martedì 12 ottobre 2010

Accertamento da indagini bancarie: l’onere della prova dei costi occulti grava sul contribuente.


Il principio ribadito dalla Cassazione nella sentenza n. 20735 del 6 ottobre, si inserisce in un filone giurisprudenziale oramai consolidato (vedi le sentenze della Cassazione nn. 4554/2010 e 23852/2009). Nell'ambito dell'accertamento induttivo basato sulle indagini bancarie, la presunzione legale prevista dall'articolo 32, comma 1, n. 2), del Dpr 600/1973 - secondo cui tutti i movimenti in entrata e in uscita da un conto corrente bancario rilevano ai fini dell'accertamento dell'imponibile, fatta salva la prova contraria - non riguarda anche i costi sostenuti dal contribuente.
La Corte suprema, rifacendosi a precedenti pronunce, precisa che, in tema di accertamento delle imposte sui redditi e riguardo alla determinazione del reddito di impresa, l'articolo 32 del Dpr 600/1973 impone di considerare ricavi sia i prelevamenti sia i versamenti su conto corrente, salvo che il contribuente non provi che i versamenti sono registrati in contabilità e che i prelevamenti sono serviti per pagare determinati beneficiari.
Infatti, in tal ambito sussiste l'inversione dell'onere della prova, in virtù della quale alla presunzione di legge (relativa) va contrapposta, da parte del contribuente accertato, la dimostrazione (analitica) della prova contraria (Cassazione, sentenza 25365/2007).
In altre parole, nel caso in cui l'accertamento effettuato dall'ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, è onere del contribuente dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non siano riferibili a operazioni imponibili, mentre l'onere probatorio dell'Amministrazione è soddisfatto, per legge, attraverso i soli dati e gli elementi risultanti dai conti stessi (Cassazione, sentenza 4589/2009).
Pertanto, la Cassazione conclude affermando che la presunzione legale contenuta nell'articolo 32, comma 1, n. 2, del Dpr 600/1972, "…per cui i movimenti di dare ed avere (versamenti e prelevamenti) risultanti da un conto corrente bancario rilevano ai fini dell'accertamento dell'imponibile, salva la prova contraria, determina l'erroneità dell'operato del giudice dell'appello che, in mancanza dell'assolvimento da parte del contribuente dell'onere della prova sullo stesso gravante, e con operazione ermeneutica illogica oltre che contra legem ha presuntivamente ritenuto che ad un ricavo occulto dovesse necessariamente corrispondere un costo anch'esso occulto ed ha così abbattuto i ricavi in virtù di costi non provati ma presuntivamente ritenuti da esso giudice". (http://www.economix.altervista.org/)

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