Con la dichiarazione dei redditi (Unico oppure 730) è possibile portare in detrazione alcune spese sostenute nel periodo d'imposta dichiarato e tra queste ci sono quelle sostenute dagli inquilini alle prese con l’affitto della casa.
Per coloro che prendono in affitto un’immobile da adibire come abitazione principale (vale a dire quella in cui il titolare del contratto di locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente), in presenza di particolari condizioni e con specifici contratti, si potrà ottenere un sconto Irpef di importo fisso.
1) Ai sensi dell’art. 16, D.P.R. 917/1986, come modificato dall’art. 1, comma 9, L. 244/2007 (Finanziaria 2008) ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati ex L. 431/1998 (sono i soggetti a basso reddito che stipulano o rinnovano contratti di locazione ai sensi della legge 431/1998 a canone libero di durata minima 4+4, a canone concordato o convenzionale o di durata transitoria), spetta una detrazione complessivamente
pari a:
● € 300, se il reddito complessivo non supera € 15.493,71;
● € 150, se il reddito complessivo supera € 15.493,71 ma non € 30.987,41.
2) Invece, con riferimento ai contratti di locazione di unità immobiliari stipulati ex art. 2, co. 3, e 4, comma 2 e 3, L. 431/1998 (sono i soggetti che stipulano o rinnovano contratti di locazione concordati, per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale in forza di contratti stipulati o rinnovati in base agli accordi definiti a livello locale tra le associazioni dei proprietari e quelle degli inquilini, oppure contratti a canone convenzionato, in assenza di accordi in sede locale), spetta una detrazione complessivamente pari a:
● € 495,80, se il reddito complessivo non supera € 15.493,71;
● € 247,90, se il reddito complessivo supera € 15.493,71 ma non € 30.987,41.
3) Per i soggetti di età compresa tra i 20 e i 30 anni, la detrazione spetta nel caso in cui il reddito complessivo non sia superiore a 15.493,71 euro, indipendentemente dalla tipologia del contratto, e la detrazione è pari a 991,60 euro e spetta soltanto per i primi tre anni.
4) I dipendenti che hanno trasferito o trasferiscono la propria residenza nel Comune di lavoro (o in uno di quelli limitrofi) nei 3 anni antecedenti a quello di richiesta della detrazione e sono titolari di un contratto di locazione di abitazione principale nel nuovo Comune di residenza, a più di 100 chilometri di distanza dal precedente, e comunque fuori dalla propria Regione, possono usufruire, per i primi 3 anni, di una detrazione pari a:
● € 991,60, se il reddito complessivo non supera € 15.493,71;
● € 495,80, se il reddito complessivo supera € 15.493,71 ma non € 30.987,41.
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