La Corte di cassazione con la sentenza 20528 del 1° ottobre ha affermato che "[…] all'esercizio dell'attività di prostituta …, che ha coltivato nel tempo numerose relazioni tutte lautamente pagate, non vi è dubbio alcuno che anche tali proventi debbano essere sottoposti a tassazione, dal momento che pur essendo una attività discutibile sul piano morale, non può essere certamente ritenuta illecita".
La Suprema corte ha emesso la decisione dando per certo il fatto che la vera professione della donna non poteva certamente essere quella di cameriera: un tale tipo di lavoro non può svolgersi contemporaneamente in più locali notturni nello stesso giorno. Maggiormente plausibile, invece, l'attività di ballerina e, a maggior ragione, quella di prostituta.
I redditi provenienti dal "meretricio" vanno considerati, secondo il giudice di legittimità, come guadagni derivanti dall'esercizio di un'attività economica come tutte le altre. (visita: http://www.economix.altervista.org/)
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