sabato 16 ottobre 2010

Nell'istanza di patrocinio gratuito vanno specificati tutti i redditi

La Corte di cassazione con la sentenza 36362/2010 del 12 ottobre ha respinto il ricorso proposto contro una sentenza del Tribunale che aveva confermato l’inammissibilità della richiesta di assistenza legale gratuita, in cui il richiedente indicava genericamente di ricevere un sostengo da parte dei familiari.

La Corte di cassazione rileva, in primo luogo, che la norma sulle condizioni per il diritto alla difesa gratuita (articolo 76, Dpr 115/2002) considera, per la concessione del beneficio, oltre ai redditi imponibili risultanti dall’ultima dichiarazione (non superiore ai 10.628,16 euro) anche quelli esenti dall’Irpef o “soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, ovvero ad imposta sostitutiva”.
La Suprema corte si è già espressa a tal riguardo, confermando lo stesso indirizzo interpretativo: nel calcolo confluiscono anche i redditi non assoggettati a imposta, ad esempio quelli illeciti o esenti (Cassazione 45159/2005).
Di conseguenza sono componenti reddituali tutte le somme, non occasionali, percepite dal richiedente.

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