mercoledì 13 ottobre 2010

Richiedere la sospensione delle rate del mutuo per la prima abitazione

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18.08.2010 il regolamento recante le norme di attuazione del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa. Tale fondo ha la funzione di sostenere le famiglie il cui componente ha perso il posto di lavoro o che siano in difficoltà economica.

I destinatari del Fondo sono i soggetti titolari di un mutuo contratto per l'acquisto di una unità immobiliare da adibire ad abitazione principale.
I requisiti necessari per ottenere l'agevolazione sono il titolo di proprietà dell'immobile (non deve rientrare nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9), la titolarità del mutuo stesso fino a 250.000 euro e l'indicatore ISEE non superiore a 30.000 euro.

Successivamente alla contrazione del mutuo, deve verificarsi uno dei seguenti eventi tali da determinare la temporanea impossibilità del beneficiario a provvedere al pagamento delle rate alla loro scadenza naturale:

  • perdita del posto di lavoro dipendente a tempo indeterminato oppure il termine del contratto di lavoro parasubordinato o assimilato, con assenza non inferiore a tre mesi di un nuovo rapporto di lavoro;
  • morte o insorgenza di condizioni di non autosufficienza di uno dei componenti il nucleo familiare, nel caso in cui questi sia percettore di reddito per almeno il 30 per cento del reddito imponibile complessivo del nucleo familiare domiciliato nell'abitazione del beneficiario;
  • pagamento di spese mediche o assistenza domiciliare documentate per un importo non inferiore a 5 mila euro annui;
  • spese di manutenzione straordinaria, ristrutturazione o adeguamento funzionale dell'immobile oggetto del mutuo, sostenute per opere necessarie e indifferibili per un importo, direttamente gravante sul nucleo familiare domiciliato nell'abitazione del beneficiario, non inferiore a 5 mila euro;
  • aumento della rata del mutuo, regolato a tasso variabile, rispetto alla scadenza immediatamente precedente, direttamente derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse, di almeno il 25% in caso di rate semestrali e di almeno il 20% in caso di rate mensili.

Per le operazioni relative alla gestione del Fondo, il Ministero dell'Economia si avvale di una società a capitale interamente pubblico (Gestore), deputato a: fornire informazioni per l'accesso al beneficio; ricevere le comunicazioni delle banche sulle operazioni di sospensione delle rate; esaminare la documentazione trasmessa dalle banche; rimborsare alle banche i costi e gli oneri finanziari; esercitare l'azione di recupero.

Il beneficiario dovrà presentare domanda di sospensione alla banca presso la quale è in corso di ammortamento il relativo mutuo secondo il modello di domanda scaricabile dal sito web, alla quale dovrà essere allegata l'attestazione ISEE, la documentazione indicata nel modello di domanda idonea a dimostrare l'accadimento dell'evento necessario a ottenere il beneficio.
La banca, acquisita la documentazione e verificatane la correttezza, accede al sito e chiede l'autorizzazione a effettuare l'operazione inviando al Gestore, entro dieci giorni, tutta la documentazione.
Il Gestore rilascerà, entro quindici giorni dal ricevimento della documentazione, il nulla osta alla sospensione del pagamento delle rate di mutuo imputando alle disponibilità del Fondo l ' importo dei costi e degli oneri finanziari indicati dalla banca.
Acquisito il nulla osta dal Gestore, la banca – entro cinque giorni – dovrà comunicare al beneficiario, contestualmente alla Banca d'Italia, la sospensione dell'ammortamento del mutuo.
Alla scadenza della sospensione e non appena il beneficiario abbia ripreso il pagamento delle rate, la banca dovrà comunicare, entro cinque giorni, al Gestore l'ammontare dei costi e degli oneri finanziari sostenuti per la sospensione dell'ammortamento del mutuo, chiedendone il rimborso. In tal caso il Gestore provvederà al pagamento della somma dovuta alla banca.

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