La Corte di Cassazione, con tre sentenze depositate il 13/10/2010 (nn. 21122, 21123 e 21124), ha affermato che anche il piccolo imprenditore, se sprovvisto di autonoma organizzazione, può essere non soggetto all'Irap.
La Cassazione ribadisce che il fatto di dichiarare un reddito d'impresa o di lavoro autonomo non rileva ai fini dell'Irap. Il requisito dell'organizzazione autonoma deve essere applicato «a maggior ragione» anche per le attività che possono essere inquadrate tra quelle dei piccoli imprenditori, in base all'articolo 2083 del Codice civile, secondo il quale risultano tali «i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio o dei componenti della famiglia».
In questi casi risulta ben evidente l'esigenza di evitare l'assoggettamento all'Irap, diversamente dagli imprenditori di cui all'art. 2082 c.c., per i quali, invece, l'elemento dell'organizzazione deve considerarsi connaturato alla nozione di impresa.
Secondo la Corte, un piccolo imprenditore normalmente dovrebbe essere dotato di un'organizzazione minimale di beni strumentali e non dovrebbe avvalersi di lavoro altrui, se non in via occasionale). Si tratta di una serie di soggetti per i quali devono valere, in via di principio, le stesse conclusioni raggiunte per i lavoratori autonomi.
Le tre sentenze affermano che l'attività del piccolo imprenditore deve ritenersi esclusa dall'assoggettamento all'Irap quando si tratta di un'attività non autonomamente organizzata, requisito che deve essere rilevato dai giudici di merito.
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